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Normativa Scaffalatura

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Leggi e normative applicabili alle strutture scaffalature

 

CLASSE 1
sottoposte all’iter della Legge n.1086/1971 e alla Legge n.64/1974 per costruzioni in zona sismica

Le scaffalature in classe 1 devono essere progettate in ossequio alla Legge 1086 ed alle Norme tecniche per le costruzioni vigenti, che tali leggi obbligano a rispettare La versione più recente delle norme tecniche è stata approvata con il:

D.M. 14 gennaio 2008
Le scaffalature in questo caso devono essere realizzate con il concorso di tutte le figure professionali che la legge prevede (progettista, direttore dei lavori, collaudatore) e nel rispetto di tutti gli adempimenti amministrativi.

 

CLASSE 2
Norme Tecniche Europee e Leggi nazionali sulla sicurezza (obbligatorie)

Essendo prodotti industriali ottimizzati e ripetitivi, non giustificano il ricorso sistematico a professionisti abilitati né gli onerosi adempimenti amministrativi imposti dalla Legge 1086. Tuttavia, essendo strutture di notevole impegno statico, devono essere rigorosamente progettate e sperimentate in accordo con le Norme Tecniche o le Raccomandazioni specifiche di ciascuna tipologia (Norme italiane UNI /TS 11379 e Norme Europee
EN15512 – 15620 ). D’altra parte, il D.L. n.81/2008 sulla sicurezza prevede l’obbligo per tutti i fabbricanti di
fornire prodotti sicuri. In questo senso si richiama l’applicazione delle Norme Tecniche per le costruzioni, integrate dalle norme di settore italiane ed europee sia per la progettazione, che per il montaggio, uso e manutenzione dei prodotti.

 


CLASSE 3

Leggi sulla sicurezza D.L. n.81/2008 e Leggi nazionali sulla sicurezza (obbligatorie)

Questi prodotti, in quanto attrezzature installate in luoghi di lavoro, devono essere commercializzati nel rispetto della filosofia generale della sicurezza. Essendo sottoposte ad un limitato impegno statico non sono direttamente soggette ad alcuna norma tecnica specifica. Tuttavia, anche in questo caso, vige sempre per il costruttore la responsabilità di immettere sul mercato “prodotti sicuri”.

Il Regolamento ACAI‐CISI, per esempio, in questo caso prevede per le Aziende il controllo della qualità dei materiali utilizzati e l’obbligo di impiego di acciai strutturali per gli elementi portanti principali.